Statuto›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 16 ago 1890
L'intera società, mediante invito ai singoli soci otto giorni prima della riunione, si convoca ordinariamente una volta all'anno, e straordinariamente quando lo delibera il consiglio amministrativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-34