StatutoTitolo II

Art. 31

In vigore dal 16 ago 1890
Per l'emissione dei duplicati dei libretti distrutti, sottratti o smarriti, la cui somma per capitale ed interessi non superi lire cento, la denuncia in iscritto indicherà alla cassa il solo numero per i libretti al portatore, il numero e l'intestazione per quelli nominativi. Dentro quindici giorni dalla denuncia il proprietario del libretto pubblicherà una diffidazione in carta legale, che si affiggerà nell'albo pretorio. L'usciere della pretura farà la relazione dell'eseguita affissione. Passato un mese dal giorno della pubblicazione senza che sieno sorte opposizioni, il libretto si considererà come annullato e se ne farà il duplicato. Una copia della diffidazione, dichiarata conforme dall' usciere, sarà consegnata alla cassa di risparmio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-31

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