Statuto›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 16 ago 1890
I depositi si restituiscono nel giorno fissato dal regolamento interno e nella misura come appresso:
Per le somme non eccedenti le lire 25 il giorno stesso della dimanda. Dalle lire 25 alle lire 1,000 quindici giorni dopo la richiesta. Dalle lire 1,000 alle lire 5,000 un mese dopo.
La domanda di rimborso fa cessare l'interesse di soli quindici giorni sulla somma richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-27