StatutoTitolo II

Art. 28

In vigore dal 16 ago 1890
Senza l'esibita del libretto il creditore non può ritirare il suo credito e non può aggiungere depositi alla partita del libretto medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo