Statuto›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 16 ago 1890
Senza l'esibita del libretto il creditore non può ritirare il suo credito e non può aggiungere depositi alla partita del libretto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-28