Statuto›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 16 ago 1890
L'opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore nei casi previsti dall' della legge 15 luglio 1888 sull'ordinamento delle casse di risparmio dovrà esser fatta per atto di usciere.
Se, nel termine di un mese, l'opposizione non sarà susseguita da analogo ricorso all' autorità giudiziaria competente, si riterrà come non avvenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-29