Statuto›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 16 ago 1890
Gli investimenti con mutui chirografari a corpi morali con mutui ipotecari e conti correnti garantiti da ipoteca non potranno eccedere nel loro complesso il decimo dell'ammontare di tutti gli impieghi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-12