StatutoTitolo I

Art. 10

In vigore dal 16 ago 1890
Sarà in facoltà del consiglio amministrativo di accordare il primo rinnovo per l'intiero ammontare della cambiale. In ognuno degli altri rinnovi semestrali si dovrà pagare per lo meno la ventesima parte del debito primitivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-10

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