StatutoTitolo I

Art. 8

In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti: a) In acquisto di titoli del debito dello Stato, boni del tesoro e di cartelle fondiarie ed agrarie; b) Nello sconto di cambiali, 1° con guarentigia di prima ipoteca; 2° con deposito a cauzione; 3° con due firme di notoria solvibilità e moralità; c) In mutui chirografari a corpi morali; d) In mutui e conti correnti con guarentigie fondiarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo