Statuto›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti:
a) In acquisto di titoli del debito dello Stato, boni del tesoro e di cartelle fondiarie ed agrarie;
b) Nello sconto di cambiali,
1° con guarentigia di prima ipoteca;
2° con deposito a cauzione;
3° con due firme di notoria solvibilità e moralità;
c) In mutui chirografari a corpi morali;
d) In mutui e conti correnti con guarentigie fondiarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-8