Statuto›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa riceve in un giorno della settimana, da determinarsi nel regolamento interno, i depositi iscrivendoli in appositi libretti, semprechè non siano minori di centesimi venticinque e nè maggiori di lire cento. Resta però in facoltà del consiglio amministrativo, a seconda dei casi e delle circostanze, di variarne il limite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-13