Statuto›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 16 ago 1890
Per i mutui ipotecari e conti correnti garantiti da ipoteca:
a) le iscrizioni ipotecarie devono avere il primo grado;
b) i fondi che si gravano d' ipoteca devono valere almeno il doppio dell'ammontare del mutuo o conto corrente;
c) il proprietario deve riunire l'utile col diretto dominio;
d) I fabbricati da ipotecarsi devono assicurarsi contro gli incendi;
e) la durata di ogni mutuo o conto corrente non può superare quindici anni;
f) il rimborso del debito incomincerà dopo il primo quinquennio, pagando la decima parte in ogni anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-11