Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 16 ago 1890
I libretti sono di due categorie:
1° al portatore, distinti con un solo numero progressivo, ed eventualmente possono avere un cognome e nome;
2° nominativi, che si possono anche vincolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-14