StatutoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 16 ago 1890
I libretti sono di due categorie: 1° al portatore, distinti con un solo numero progressivo, ed eventualmente possono avere un cognome e nome; 2° nominativi, che si possono anche vincolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-14

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