Statuto›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 16 ago 1890
Si vincola il solo capitale depositato. Gli interessi, quantunque capitalizzati, possono pagarsi a richiesta del titolare del libretto, o ad un suo procuratore debitamente autorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-19