StatutoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 16 ago 1890
Si vincola il solo capitale depositato. Gli interessi, quantunque capitalizzati, possono pagarsi a richiesta del titolare del libretto, o ad un suo procuratore debitamente autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo