StatutoTitolo II

Art. 23

In vigore dal 16 ago 1890
La cassa corrisponde l'interesse a cominciare dal giorno appresso al deposito, purchè questo non sia minore di lire 1.25.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo