Statuto›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 16 ago 1890
Se il depositante volesse ritirare la somma depositata prima della scadenza di un mese dalla data della consegna, non percipisce alcun frutto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-24