StatutoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 16 ago 1890
All'atto del primo versamento il depositante riceve un libretto a pagamento, nel quale vengono fatte tutte le annotazioni atte ad accertare la sua posizione verso la cassa. Il libretto è munito del timbro della cassa e sottoscritto dal presidente, dal cassiere e dal segretario. La copertina dei libretti al portatore è di colore differente da quello dei libretti nominativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-15

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