Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 16 ago 1890
I libretti nominativi, oltre al numero d'ordine, devono portare il cognome, nome e paternità del depositante.
Le somme ivi annotate non saranno pagate che al titolare, o ad altra persona da esso autorizzata in iscritto previa regolare ricevuta.
Nessuno potrà avere al proprio nome più di un libretto nominativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-17