Statuto›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 16 ago 1890
I diritti dei soci non si cedono nè si trasmettono agli eredi, e si perdono in tutti i casi, in cui per legge il cittadino è privato dei diritti civili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-6