Statuto›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 16 ago 1890
Il patrimonio della cassa di risparmio, il quale sta a guarentigia dei depositanti, è costituito:
a) dal fondo di riserva ottenuto col cumulo degli utili annuali, il quale al 31 dicembre 1889 era di lire 31,772.06;
b) dai fondi speciali, che pervenissero alla cassa per qualunque altro titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-2