StatutoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 16 ago 1890
Chiunque voglia far parte della società, mancando il numero dei soci stabilito all', deve presentarne domanda al consiglio amministrativo, il quale la sottopone ai voti dei soci nella prima assemblea generale. Per essere ammesso alla società occorrono due terzi di voti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-4

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