Statuto›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 16 ago 1890
Nessun socio potrà farsi rappresentare da altri nell'assemblea generale, tranne che esso fosse nella impossibilità fisica d' intervenirvi.
In questo caso si dovrà documentare la malattia e delegare in iscritto il socio che lo rappresenterà. Il presidente della cassa, esaminati i documenti e riconosciutili regolari, conferirà al delegato il voto di rappresentante.
Ogni socio non potrà ricevere più di una delegazione, e non disporrà che di un solo voto, oltre il proprio.
I corpi morali sono rappresentati dal loro legittimo capo.
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