Statuto›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 16 ago 1890
L'assemblea generale è legale in prima convocazione, quando v'interviene la metà dei soci.
Nella seconda convocazione ne deve intervenire un terzo.
Nella terza qualunque numero. Le deliberazioni in tutti e tre i casi non sono valide se non si prendono a scrutinio segreto e se non riportano la maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità si ripete la votazione e persistendo la parità è respinta la proposta.
Il consiglio amministrativo stabilisce il giorno di tutte e tre le convocazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-38