StatutoTitolo IV

Art. 43

In vigore dal 16 ago 1890
È vietato agli amministratori della cassa di ricevere compensi od indennità. È anche vietato loro di contrarre obbligazioni coll'istituto che amministrano. Chi contravviene al secondo divieto decade immediatamente dalla carica di consigliere, salvo le penalità comminate dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-43

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