Statuto›Titolo IV
Art. 47
In vigore dal 16 ago 1890
Non è legale l'adunanza del consiglio, se non vi siano presenti almeno cinque membri, e la deliberazione non sia presa a voti segreti ed a maggioranza assoluta.
In caso di parità s'intende respinta la proposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-47