Statuto›Titolo IV
Art. 50
In vigore dal 16 ago 1890
Il consiglio amministrativo vigila sopra l'andamento del servizio ordinario, dà il suo voto sulle ammissioni delle cambiali allo sconto e dei mutui chirografari, sulla stipulazione dei mutui ipotecari e conti correnti, e sopra tutte quelle altre operazioni che sarà per fare la cassa, dal cui esito può dipendere la maggiore o minore sicurezza del capitale sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-50