Statuto›Titolo V
Art. 53
In vigore dal 16 ago 1890
Gli utili annuali netti dagl'interessi passivi, dalle spese di amministrazione, dalle tasse e dalle perdite andranno in aumento del fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un decimo dell'ammontare dei depositi e dei frutti capitalizzati esistenti per qualsiasi titolo.
Quando il fondo di riserva abbia raggiunto questa proporzione e vi si mantenga, la metà degli utili sarà destinata in opere di beneficenza o di pubblica utilità, e l'altra metà sarà imputata al fondo di riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-53