Statuto›Titolo V
Art. 57
In vigore dal 16 ago 1890
Se nel presente statuto si dovranno fare delle modificazioni od aggiunte di qualche articolo, il consiglio amministrativo ne farà proposta all'assemblea generale la quale delibererà nelle forme legali e le deliberazioni andranno sottoposte all'approvazione governativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-57