Statuto›Titolo V
Art. 54
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio è soggetta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio il quale ha facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.
Nel mese di giugno di ogni anno si trasmetteranno allo stesso Ministero i bilanci consuntivi. La situazione semestrale sarà compilata ed inviata in conformità della legge.
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