Statuto›Titolo V
Art. 52
In vigore dal 16 ago 1890
Gl'impiegati della cassa sono: il segretario-contabile, il cassiere ed il commesso.
Il cassiere deve prestare cauzione nella misura e forma da determinarsi dall'assemblea generale dei soci.
Con proposta del consiglio amministrativo l'assemblea generale può aumentare o diminuire il numero dei commessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-52