Statuto›Titolo V
Art. 55
In vigore dal 16 ago 1890
Se la società si disciogliesse (ciò che non avverrà mai per sua libera volontà) restituiti i depositi, pagati i frutti e saldata ogni altra passività, il capitale rimanente verrà impiegato in opere di beneficenza o di pubblica utilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-55