Statuto›Titolo V
Art. 56
In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio deve tenere permanentemente affisso in modo visibile al pubblico nel luogo di sua residenza, una copia del suo statuto e dè suoi atti costitutivi, come pure una copia del suo ultimo bilancio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-56