StatutoTitolo V

Art. 58

In vigore dal 16 ago 1890
La cassa di risparmio per tutto quanto non è previsto dal presente statuto seguirà le norme prescritte dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e dal regolamento per la esecuzione della legge predetta approvato con regio decreto 4 aprile 1889, n. MMMCCXC (serie 3ª parte supplementare). Ronciglione, li 4 maggio 1890. Visto d'ordine di S. M. Il ministro di agricoltura, industria e commercio L. MICELI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo