Statuto›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 16 ago 1890
Il consiglio nel mese di aprile di ogni anno compilerà coll'aiuto degl'impiegati il rendiconto a cui precederà una relazione amministrativa. Il bilancio comprenderà la somma dei depositi, le restituzioni fatte, l'importare dei rinvestimenti e delle spese, le somme esistenti in cassa al 31 dicembre, l'utile dell'annata, ed ogni altra cosa che riguardi lo stato dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-49