StatutoTitolo IV

Art. 45

In vigore dal 16 ago 1890
Il consiglio si rinnova ogni anno nella misura di un terzo, meno il presidente che ha la durata di un triennio. Nei primi due anni la sorte decide di coloro che devono uscire. Dopo il biennio cessano quelli che sono più anziani. I membri che composero il consiglio sono rieleggibili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-45

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