StatutoTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 16 ago 1890
Il socio eletto amministratore che ha obbligazioni colla cassa deve estinguerle entro il termine di sei mesi dalla sua nomina, altrimenti decade dall'ufficio. La decadenza è proclamata dal consiglio amministrativo, il quale ne riferisce all'assemblea dei soci nella prima adunanza.
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