Statuto›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 16 ago 1890
Saranno eletti dall'assemblea generale in ogni anno due sindacatori effettivi e due sindacatori supplenti, fra i soci non appartenenti al consiglio, i quali esamineranno il rendiconto annuale colla relativa contabilità, ed emetteranno il loro giudizio con relazione munita delle loro firme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-39