StatutoTitolo III

Art. 40

In vigore dal 16 ago 1890
Ogni potere è di pieno diritto riservato all'assemblea generale, per tutto quanto può interessare il buon andamento e l'avvenire della cassa, per la nomina del consiglio amministrativo e degl' impiegati, per le variazioni allo statuto, e per l'approvazione dei regolamenti e del resoconto, che dovrà essere presentato nel mese di maggio di ogni anno, per l'erogazione dei fondi a titolo di beneficenza o di pubblica utilità, ed in tutti gli altri casi espressamente menzionati nel presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-40

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