Art. 26
StatutoTitolo II

Art. 26

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In vigore dal 16 ago 1890
Il calcolo dei frutti si eseguisce al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. L' interesse delle somme depositate è pagato nei mesi susseguenti di luglio e gennaio. I frutti non ritirati in questi due mesi sono capitalizzati e divengono anch'essi fruttiferi, purchè il capitale e gli interessi formino la somma di lire 1. 25 e sia decorso un mese dalla data del deposito. I frutti non sono pagati se non giungono a lire 0.05.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-17;3861#art-s-26