Statuto›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 13 ago 1890
Il rimborso di tutto o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà mediante la semplice esibizione del libretto, quando questi sia al portatore, e dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, quando il libretto sia nominativo.
Il rimborso si farà fino a L. 50 a vista, e per somme fino a L. 200 entro 20 giorni sino a lire 1000 entro un mese, e per somme maggiori entro due mesi dalla domanda.
La cassa può secondo i propri mezzi e senza riguardo ai preavvisi stabiliti in questo articolo, effettuare i pagamenti richiesti anche in termini più brevi.
Storico versioni
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