StatutoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 13 ago 1890
Il rimborso di tutto o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà mediante la semplice esibizione del libretto, quando questi sia al portatore, e dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, quando il libretto sia nominativo. Il rimborso si farà fino a L. 50 a vista, e per somme fino a L. 200 entro 20 giorni sino a lire 1000 entro un mese, e per somme maggiori entro due mesi dalla domanda. La cassa può secondo i propri mezzi e senza riguardo ai preavvisi stabiliti in questo articolo, effettuare i pagamenti richiesti anche in termini più brevi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-14

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