StatutoTitolo II

Art. 11

In vigore dal 13 ago 1890
I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione, ed i nominativi non sono trasferibili che mediante girata fatta e registrata con le norme stabilite dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-11

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