Statuto›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 13 ago 1890
La opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore, nei casi previsti dall' della legge 15 luglio 1888, sull'ordinamento delle casse di risparmio, deve esser fatta per atto d'usciere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-15