StatutoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 13 ago 1890
In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di un libretto nominativo o al portatore, si osserveranno le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª) sulla emissione, in caso di perdita di duplicati, dei titoli rappresentativi dei depositi bancari. Quando il credito rappresentato dal libretto non superi per capitale ed interessi le lire 100. Saranno ridotti a metà i termini stabiliti dalla predetta legge.
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