StatutoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 13 ago 1890
A termini dell' della legge 15 luglio 1888, la cassa di risparmio stabilisce una categoria speciale di libretti nominativi a favore: a) di tutti gli istituti di beneficenza della città e mandamento; b) degli operai. Sopra detti libretti si potranno fare versamenti non inferiori a cent. 50, nè superiori a L. 100.
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