Statuto›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 13 ago 1890
A termini dell' della legge 15 luglio 1888, la cassa di risparmio stabilisce una categoria speciale di libretti nominativi a favore:
a) di tutti gli istituti di beneficenza della città e mandamento;
b) degli operai.
Sopra detti libretti si potranno fare versamenti non inferiori a cent. 50, nè superiori a L. 100.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-16