StatutoTitolo II

Art. 19

In vigore dal 13 ago 1890
Il credito massimo fruttifero sopra ciascun libretto della categoria speciale, non potrà eccedere le L. 500. Quando il credito abbia raggiunto detta somma, o quando il depositante abbia notoriamente mutate le proprie condizioni economiche, la cassa inviterà esso depositante, in questo secondo caso, ad estinguere il suo libretto, e nel primo, a diminuire l'importo mediante un parziale rimborso. Qualora il depositante non si uniformi all'invito, il libretto verrà estinto d'ufficio e sarà aperta contemporaneamente per la somma corrispondente, una nuova partita nella categoria dei libretti per depositi ordinari, intestata al nome del depositante medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-19

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