Statuto›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 13 ago 1890
La somma complessiva di mutui ipotecari non deve eccedere il 30 %, dell'ammontare complessivo delle attività.
L'ammontare di ciascun mutuo non deve eccedere insieme agli altri oneri esistenti sugli immobili offerti in ipoteca, i due terzi del valore di stima dei terreni ed una metà del valore di stima dei fabbricati.
La durata dei mutui ipotecari non deve superare il limite di anni 30; pei mutui che abbiano durata maggiore di anni sei è stabilito il rimborso col sistema delle annualità fisse.
Per i mutui a scadenza fissa, gli interessi devono pagarsi per semestre scaduto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-23