Statuto›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 13 ago 1890
Le cambiali di cui è chiesto lo sconto dovranno portare almeno tre firme compresa quella del presentatore, ed avere una scadenza non maggiore di mesi tre dalla data della presentazione.
Saranno ammesse cambiali con due sole firme, quando la terza sia surrogata da un pegno riconosciuto valido dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-27