Statuto›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 13 ago 1890
I conti correnti che la cassa di risparmio può aprire a favore di chi ne farà richiesta, debbono essere garantiti con ipoteca, o con cessione di crediti ipotecari, o con depositi di valore al portatore di non dubbia solidità, o con altre malleverie stabilite dal consiglio di amministrazione. Le operazioni relative ai conti correnti di cui è cenno in questo articolo saranno regolate conforme a quanto prescrive la legge 15 luglio 1888 e il regolamento per l'attuazione di essa.
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