Statuto›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 13 ago 1890
La cassa di risparmio può essere amministrata dalla congregazione di carità di Castelfranco-veneto tenendo però rendite, patrimonio e amministrazione separati e distinti.
Il consiglio di amministrazione può essere scelto nel seno della stessa congregazione di carità. È composto di un presidente e di otto consiglieri eletti dal consiglio comunale.
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