StatutoTitolo III

Art. 37

In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) nomina il personale d'ufficio; b) stabilisce le spese di amministrazione; c) compila i regolamenti interni e di servizio; d) determina la misura degli interessi attivi e passivi; e) vigila l'andamento del servizio, stabilendo fra i suoi membri, un turno mensile di assistenza all'ufficio; f) eseguisce le verifiche di cassa e cura le pubblicazioni periodiche della situazione dell'istituto; g) esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal presente statuto; h) stabilisce le cauzioni degli impiegati e ne fissa la misura e la forma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-37

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