Statuto›Titolo III
Art. 37
In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) nomina il personale d'ufficio;
b) stabilisce le spese di amministrazione;
c) compila i regolamenti interni e di servizio;
d) determina la misura degli interessi attivi e passivi;
e) vigila l'andamento del servizio, stabilendo fra i suoi membri, un turno mensile di assistenza all'ufficio;
f) eseguisce le verifiche di cassa e cura le pubblicazioni periodiche della situazione dell'istituto;
g) esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dal presente statuto;
h) stabilisce le cauzioni degli impiegati e ne fissa la misura e la forma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-37