Statuto›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 13 ago 1890
Le cariche si rinnovano ogni anno nella misura di un quarto, meno, quella del presidente che rimane in carica per quattro anni.
Nei primi tre anni la rinnovazione avviene per estrazione a sorte, poi per anzianità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3848#art-s-35