StatutoTitolo III

Art. 40

In vigore dal 13 ago 1890
La direzione della cassa è affidata ad un direttore che presta gratuitamente l'opera sua. È nominato dal consiglio di amministrazione nel suo seno, e può cumulare l'ufficio di direttore del monte pignorativo. Il consiglio però, quando lo creda, può deliberare che egli presti cauzione.
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